la legislazione sul microcredito

Viste le caratteristiche sociali che definiscono il microcredito sarebbe auspicabile una legislazione "ad hoc" che regoli questa particolare forma di credito.

Fino al 2010 si è potuto operare nel microcredito in base all'articolo 106 del TUB come banche od istituzioni non bancarie come qualsiasi altro soggetto.

Con il decreto legislativo 141/2010 l'articolo 111 definisce dei "paletti" per chi voglia operare nel microcredito fissando un massimo finanziabile di 25.000 € per le microimprese ( microcredito d'impresa ) e pari a 10.000 € per le famiglie ( microcredito sociale),l'obbligatorietà di assistenza e monitoraggio sul progetto finanziato con riferimento a reti territoriali con approccio cooperativo ed una verifica sulla natura del finanziamento stesso mentre l'articolo 113 dello DL prevede un'attività di vigilanza sul settore del microcredito assegnata a Banca d'Italia.

Tale DL risulta importante perchè definisce alcune specifiche che differenziano operatori del credito tradizionale da quelli del microcredito riconoscendo a quest'ultimi specificità proprie del settore.

Pero lo stesso DL evidenzia comunque delle questioni aperte:

a) non sono previsti strumenti di promozione

b) non sono previste opportinità di raccolta denaro ( pertanto senza depositi non si può parlare di microfinanza )

c) non sono previsti riconoscimenti a livello di settore per innovazioni quali piattaforme di"marketplace" riconducibili al social lending del tipo "peer to peer".

Attualmente il DL non ha nessun decreto attuativo e purtroppo si sta operando nel microcredito sempre in base all'articolo 106 del TUB.

Al riguardo è interessante seguire il seguente video che tratta appunto delle modifiche del TUB per ciò che riguarda il microcredito...

A seguire vi è anche una proposta di legge sul microcredito sintetizzata nel seguente video...